Hai ragione! TRASCRIVO GLI ARTICOLI ATTUALMENTE IN VIGORE(rimane comunque un reato offendere la religione cattolica come le altre confessioni religiose):apo I
Dei delitti contro le confessioni religiose
[402.
Vilipendio della religione dello Stato. (1)
Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.]
(1) La Corte Costituzionale con sentenza n. 508/2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art. 403.
Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone.
Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.
Art. 404.
Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose.
Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.
Art. 405.
Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa.
Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.
[Art. 406.
Delitti contro i culti ammessi nello Stato. (1)
Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 10 della Legge 24 febbraio 2006, n. 85.
FONTE:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=36765