Circolare della FIMI sul bollino siae...eee caro vecchio bollino addio...
CITAZIONE
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL TITOLARE O LEGALE
RAPPRESENTANTE DI TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE
CIRCOLARE N.09/08
Oggetto: Contrassegno SIAE – Aggiornamento a seguito sentenze Corte di Giustizia
EU e Cassazione
Spettabili associati,
la presente circolare ha l’obiettivo di fornirvi un aggiornamento in merito alla
situazione venutasi a creare in riferimento al contrassegno SIAE, ciò anche in relazione
alle informazioni, spesso parziali o imprecise, che sono state diffuse in argomento, in
ordine all’apposizione del contrassegno Siae su prodotti fonografici a seguito di diverse
pronunce giurisdizionali.
La Corte di Giustizia Europea con sentenza dell’8 novembre 2007 nell’ambito del
procedimento C-20/05 ha ritenuto che la disposizione legislativa italiana relativa
all’apposizione del contrassegno SIAE sui CD contenente opere d’arte figurativa deve
considerarsi istitutiva di una regola tecnica che, in forza della Direttiva n. 189/83, avrebbe
dovuto formare oggetto di notifica alla Commissione UE.
Tale Direttiva infatti è entrata in vigore in data 28 marzo 1983, mentre l’apposizione
del contrassegno Siae ai CD, secondo la Corte e non ostante le contrarie difese spiegate
in causa sul punto dallo Stato italiano e dalla SIAE, è stata disposta in Italia in data
successiva, salva più precisa cognizione da parte del Giudice nazionale italiano.
Su tale presupposto la Corte ha quindi dichiarato che tale circostanza, una volta
compiutamente verificata dal Giudice nazionale per quanto concerne la data di
emanazione della legge interna al riguardo, priverebbe la disposizione di efficacia nei
confronti dei privati.
I principi statuiti dalla detta sentenza sono stati ultimamente recepiti ed applicati in
Italia da alcune pronunce della Corte di Cassazione (sentenze n. 13853/08, n. 13810/08,
n. 13816/08, tutte depositate in data 2 aprile 2008; e n. 21579 depositata il 29 maggio
2008).
La Corte di Cassazione ha preliminarmente statuito che le disposizioni interne
italiane sul punto sono state assunte con d.l. 26/1/1987 n.9, convertito con l. 27/3/1987 n.
121, quindi successive alla predetta data 28 marzo 1983; infatti le precedenti disposizioni
italiane del 1942 riguardavano soltanto le opere a stampa ed erano volte all’unico scopo di
carattere civile di permettere all’autore di controllare il numero degli esemplari venduti,
mentre solo successivamente, con la citata l. 121/87, è stata prevista l’apposizione del
contrassegno su videocassette contenenti opere cinematografiche e ancora
successivamente l’obbligo di apposizione è stato esteso ad altri supporti, assegnando al
contrassegno funzione pubblicistica e strumentale alla verifica della originalità del
prodotto.
La Cassazione ha conseguentemente ribadito, su tale premessa, la sussistenza
dell’obbligo di notifica a carico dello Stato italiano in base alla Direttiva 83/189/CEE nel
momento in cui il supporto da cartaceo è diventato magnetico o di altro materiale, secondo
il detto principio in base al quale la normativa che stabilisce l’obbligo di apposizione del
contrassegno SIAE è da considerarsi nel novero delle regole tecniche per le quali è
prevista la procedura d’informazione alla Commissione UE per l’opponibilità ai privati del
predetto contrassegno.
La Cassazione ha quindi rilevato che la procedura informativa nei confronti della
Commissione UE non è stata di fatto attuata, con ogni conseguenza in merito alla
sussistenza di alcune fattispecie delittuose poste a tutela dei diritti contenuti nei supporti.
I principi enunciati nelle pronunce sopra indicate colpiscono in particolare le
fattispecie delittuose previste dagli artt. 171 bis e 171- ter lett. d) l. n. 633/1941 nelle quali
la presenza del bollino SIAE figura tra gli elementi costitutivi del reato in quanto
identificante il discrimine tra lecito ed illecito.
Data questa premessa, ne discende che la non opponibilità del contrassegno SIAE
ai privati, così come di fatto recepita dalle sentenze della Corte di Cassazione, si traduce
in una mancata integrazione del reato sotto il profilo oggettivo.
E’ anche da rilevare che la Cassazione non ha limitato l’applicazione degli effetti
della sentenza della Corte di Giustizia ai dischi compatti contenenti opere d’arte figurative,
ma ne ha esteso gli effetti ad altri tipi di supporti tra i quali i CD musicali e video.
E’ quindi da attendersi che i procedimenti penali nei quali siano stati contestati i
reati sopra citati abbiano a concludersi in futuro con formula assolutoria in ragione della
carenza dell’elemento oggettivo del reato.
Dette considerazioni possono essere svolte anche con riferimento alla previsione di
cui all’art. 174 bis l. 633/1941, che statuisce sotto il profilo sanzionatorio un vero e proprio
“doppio binario”, in quanto la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista si somma a
quella penale stabilito dagli articoli sopra citati.
Occorre infine osservare che le pronunce della Cassazione in questione non hanno
importato conseguenze, sul piano penale, in relazione al delitto previsto dall’art. 171 ter
lettere a)- b) e c) l. 633/1941, che non prevede tra i suoi elementi essenziali tipici la
mancanza del contrassegno in parola.
Facendo seguito alla Sentenza della Corte EU, lo Stato Italiano ha ultimamente
proceduto alla notifica alla Commissione europea delle proprie disposizioni di legge
relative alla obbligatorietà del contrassegno sopra richiamate; ma l’esito e gli effetti di tale
iniziativa potranno essere valutati solo in seguito.
In conclusione, allo stato attuale l’apposizione del contrassegno SIAE non
appare più obbligatoria e la mancanza di sua apposizione è priva di rilievo penale.
Ne consegue altresì che, allo stato:
1) Non esiste alcun obbligo,in carico al richiedente di licenze opera per opera, o
sulla base di contratto generale, di provvedere all’acquisto di contrassegni in
occasione dell’acquisizione delle licenze presso le sedi SIAE.
2) Non esiste alcun obbligo per il fabbricante di supporti fonografici, di provvedere
alla stampa di supporti solo se in presenza dei relativi contrassegni.
In seguito, naturalmente, la situazione potrebbe mutare con l’eventuale decisione
della Commissione EU in riferimento alla notifica effettuata dallo Stato italiano. Sarà nostra
cura tenervi informati sull’evoluzione della problematica.
Cordiali saluti
Il Presidente
Enzo Mazza