CITAZIONE (slash @ 6 Aug 2008 - 12:15)
se decide il giudice come si fa a dire che a lui la toglieranno a vita?non penso che si sia già espresso.
e non credo nemmeno che il giudice abbia tutta questa discrezionalità.
mi sono cofuso..è il prefetto non il giudice. sorry
[edit moderatore]fonte:
http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1336[/edit moderatore]
Di recente, è stato introdotto, all'interno del C.D.S., l'articolo 130bis che prevede un'autonoma e specifica ipotesi di revoca della patente di guida. La nuova norma rappresenta un intervento di particolare rigore che, conformemente all'obiettivo europeo di riduzione del 50% delle vittime per incidenti stradali entro il 2010, ha lo scopo di favorire un'azione di prevenzione da parte delle Forze di Polizia più efficace e mirata a ridurre sensibilmente il numero dei sinistri stradali e soprattutto dei feriti e dei morti.
In base al sopraccitato articolo 130bis, introdotto nel codice dall'art. 5bis, comma 1°, lett. a del D.L. 30 giugno 2005 n. 115, (convertito con modif. nella L. 17 agosto 2005, n. 168) la patente di guida è revocata, altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V (Codice della Strada), provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale.
Con la circolare N. 300/A/1/44285/101/3/3/9 del 7 settembre 2005, il Ministero dell'Interno ha chiarito che il provvedimento di revoca, contrariamente ai principi generali, è posto in essere dal giudice con la sentenza di condanna e che tra la violazione dello stato di ubriachezza/alterazione e la morte di una o più persone deve necessariamente intercorrere uno stretto nesso teleologico.
Altri casi previsti dal Codice della Strada in cui viene disposta la revoca della patente di guida ci vengono forniti dagli articoli 9-bis e 9-ter. Nell'articolo 9-bis il legislatore ha imposto di revocare la patente ogni qual volta dallo svolgimento delle competizioni non autorizzate in velocità siano derivate lesioni personali gravi o gravissime oppure la morte di una o più persone. Inoltre, alla pari, nell'articolo 9-ter, 3° comma, (Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore) il legislatore ha disposto la revoca della patente di guida se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. In questi ultimi due casi la revoca della patente è una vera e propria sanzione accessoria che viene prevista quale conseguenza della violazione di una disposizione “comportamentale” del C.D.S.
La giurisprudenza è ormai concorde nel devolvere alla giurisdizione amministrativa la conoscenza delle questioni relative alla legittimità del provvedimento di revoca.
In tema di revoca della patente di guida, il Consiglio di Stato, sezione sesta, nella decisione del 10 maggio 2007 n. 2230 ha confermato e ribadito, in via ulteriore, un importante principio di diritto. Infatti, con tale sentenza si è stabilito che è illegittima la revoca della patente di guida per coloro i quali siano stati sottoposti a misure di prevenzione, poiché la norma giustificativa di tale revoca è stata dichiarata incostituzionale. Infatti, il presupposto che aveva legittimato la revoca della patente, ai sensi dell'articolo 120 del codice della strada, ovvero l'applicazione di misure di prevenzione è venuto meno a seguito della sentenza 23 n. 251 del 17 luglio 2001 della Corte Costituzionale. I giudici della Corte, attraverso un'interpretazione più in linea con i principi costituzionali e con il mutato assetto delle concezioni sociali dominanti, hanno dichiarato incostituzionale l'art. 120, comma 1°, del C.D.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285) in relazione all'articolo 130, comma 1° lett. b) del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca automatica della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione.
La patente di guida è revocata: [edit moderatore]da: www.siulp.it[/edit moderatore]
* dagli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
o quando il titolare non sia in possesso permanentemente dei requisiti psico-fisici prescritti
o quando il titolare sottoposto a revisione ai sensi dell?art. 128, risulti non più idoneo
o quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero
* dal Prefetto
o ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza
o a persone che sono o sono state sottoposte a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n.1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n.327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), e dalla legge 31 maggio 1965 n.575 (Disposizioni contro la mafia) così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi
o a persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l?utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura
ID 57