Questo discorso è lungo, complicato, non scritto da me (tutti aspetti negativi, parrebbe), ma molto interessante.
Sicuramente quelli che saranno fuori dalle intercettazioni saranno i reati di concussione che prima era prevista in 12 anni ma con la ex Cirelli è stato declassato a reato minore e la corruzione. Strano ma son quelli per cui spesso è stato indagato una personcina!
Scusami per chi dice che sono contro la privacy:
L'intercettazione (telefonica, ambientale e quelle relative a sistemi informatici o telematici) non si pone in contrasto con gli artt. 15 e 24 della Costituzione. Infatti, la divulgazione del contenuto delle registrazioni non incide sulla libertà e segretezza delle comunicazioni, non costituendo un'intromissione dall'esterno in ambiti privati inviolabili. Lo strumento captativo delle intercettazioni riguarda solo l'interesse alla riservatezza, non tutelato costituzionalmente e, in ogni caso, soccombente rispetto all'interesse pubblico dato dall'accertamento della verità.
L'intercettazione è l'atto a sorpresa mediante il quale un soggetto prende conoscenza di una conversazione o di una comunicazione riservata, relativa anche a sistemi informatici e telematici, intercorrente tra altri soggetti. La VI sezione penale della Cassazione, nella sentenza del 29 marzo 2005, la n. 12189, definisce l'intercettazione come la captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato. Invece, non costituisce attività di intercettazione e non necessita delle autorizzazioni previste dall'art. 267 c.p.p. la registrazione di un colloquio effettuata clandestinamente da uno dei partecipanti ad esso; essa è una mera forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, al quale l'autore partecipa.
Presupposto per disporre le intercettazioni è, quindi, la presenza di gravi indizi di reità e cioè della commissione di un reato. I gravi indizi che, ai sensi dell'art. 267, comma 1°, c.p.p. costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni attengono all'esistenza del reato e non alla colpevolezza di un determinato soggetto. La funzione dell'intercettazione è proprio quella di individuare il responsabile di un reato, partendo da un reato commesso o in corso di consumazione.
Le intercettazioni possono riguardare acquisizioni di conoscenza di telecomunicazioni telefoniche (mediante lo strumento del telefono o di altre forme di trasmissione), come pure di colloqui tra presenti, all'insaputa di almeno uno degli interessati (c.d. intercettazioni ambientali). Nel codice di procedura penale sono state introdotte, ai sensi dell'art. 266bis (L.547/1993), anche le intercettazioni relative al flusso di comunicazioni tra sistemi telematici o informatici.
L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni, ai sensi dell'articolo 266 c.p.p., è ammissibile solo per talune categorie di reati, identificati per il bene giuridico da essi protetto o per la entità della pena. Inoltre, è consentita l'intercettazione allorquando si sta procedendo in ordine a delitti non colposi per cui è prevista una pena superiore nel massimo a cinque anni e ad altri specifici delitti, quali ad esempio le minacce telefoniche, l'usura, la pornografia minorile (vedi art. 13, l . 6.2.2006, n. 38 - Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale di bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet), l'abusiva attività finanziaria, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive etc…
Per potersi procedere alle intercettazioni è necessaria l'autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari, su richiesta motivata (1) del Pubblico Ministero. Tale autorizzazione viene data dal G.i.p al P.M. con decreto motivato (2):
- se vi sono gravi indizi di reato, ovvero elementi concreti e chiari che provino non la colpevolezza del soggetto, nei cui confronti l'intercettazione viene effettuata, ma solo la commissione del reato. Sono gravi tutti quegli indizi da ritenersi consistenti e resistenti alle obiezioni e , pertanto, attendibili, convincenti;
- qualora l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini che altrimenti sarebbero bloccate;
- qualora vi siano precisi e concordanti indizi di reato, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione oppure non equivoci tra di loro.
Tuttavia, in base all'art. 103 comma 5° c.p.p., così come modificato dall'art. 1 legge 7 dicembre 2000, n. 397, non è ammessa l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. Bisogna specificare che l'art. 103, comma 5, c.p.p., vieta le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, poiché mira a garantire l'esercizio di difesa. Tale diritto si riferisce, però, alle sole conversazioni o comunicazioni relative agli affari nei quali gli avvocati esercitano la loro attività difensiva, e non si estende, quindi, alle conversazioni che integrino esse stesse reato (es. un avvocato aveva preavvertito il suo cliente delle iniziative assunte dalle forze di polizia, fornendo consigli al suo assistito su come evitare la cattura e commettendo così il reato di favoreggiamento).
Al decreto attraverso il quale il giudice autorizza le intercettazioni segue il decreto con il quale il p.m. dispone che le relative operazioni abbiano inizio, stabilendone la durata temporale e le concrete modalità. In ordine alla durata, il legislatore prevede che la stessa non possa essere superiore ai quindici giorni, con proroghe da parte del G.i.p. per periodi successivi sempre di quindici giorni, ma per i reati di criminalità organizzata l'operazione può avere durata di quaranta giorni, con proroghe di venti giorni per i periodi successivi. Invece, nei casi di urgenza ma solo con riferimento ai reati di criminalità organizzata può provvedere alla disposizione dell'intercettazione direttamente il pubblico ministero con decreto motivato, fatta salva la convalida da parte del giudice, nei brevissimi termini del comma 2 dell'art. 267 c.p.p.
A questo punto, bisogna dire che le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni viene redatto verbale (art. 268 c.p.p.). Di regola le intercettazioni devono avvenire a mezzo di impianti situati presso gli uffici della Procura. Tuttavia, solo in casi del tutto eccezionali, di urgenza ed imprevedibili il Pubblico Ministero può decidere di fare ricorso ad impianti esterni. I “casi di urgenza” che abilitano il pubblico ministero ad emettere il decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni a norma dell'art. 267, comma 2, c.p.p. comprendono, di norma, le “eccezionali ragioni di urgenza” che legittimano, ai sensi dell'art. 268, comma 3, c.p.p., l'esecuzione delle operazioni mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, qualora siano insufficienti o inidonei quelli installati presso la Procura della Repubblica.
In base alle norme del c.p.p. le intercettazioni devono essere registrate e delle relative operazioni deve essere redatto verbale, nel quale viene trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate. Successivamente, i verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero e sono depositati in segreteria (insieme ai vari decreti) entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, per il tempo fissato dal pubblico ministero a meno che il giudice non ritenga necessaria una proroga. Le trascrizioni o le stampe vengono così inserite nel fascicolo per il dibattimento (art. 268 comma 7° c.p.p.). Quindi, i verbali e le registrazioni vengono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione (art. 269 c.p.p.). Invece, la documentazione relativa alle intercettazioni non utilizzabili (art. 271 comma 3° c.p.p.) deve essere distrutta su ordine del giudice.
Per quanto riguarda l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, si deve dire che questa è vietata in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, a meno che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza. In quest'ultimo caso, i verbali e l registrazioni delle intercettazioni sono depositate presso l'autorità competente per il diverso procedimento.
È doveroso dire, a questo punto della mia trattazione, che se il processo viene chiuso con sentenza definitiva le intercettazioni devono essere distrutte.
Infine, per completezza espositiva, al fine di concludere la mia breve e di certo non esaustiva trattazione dell'argomento in oggetto, resta da esaminare la problematica concernente le intercettazioni di conversazioni con l'estero. La materia è disciplinata da un principio di fondo: quello in base a cui il ricorso alle rogatorie internazionali è dovuto solo allorché l'attività captativa sia diretta a percepire contenuti di comunicazioni o conversazioni che transitino unicamente in territorio estero. È invece utilizzabile il contenuto di un'intercettazione di conversazione disposta, nel rispetto dei presupposti e delle garanzie previsti dagli artt. 266 e segg. cod. proc. pen., su utenza ubicata nel territorio dello Stato italiano, a nulla rilevando che l'altra utenza intercettata si trovi all'estero. Quanto alle intercettazioni di un apparecchio c
* 1 giorno fa
Riferimenti:
Si salva le palle anche sui minori: CHE SCHIFO!
Siccome sono un mezzo di comprovata colpevolezza, in temi di reati è grave che verranno esclusi questi reati leggete non dico altro:
Legge 3 agosto 1998, n. 269
"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'."
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 1998
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.
Art. 2.
(Prostituzione minorile)
1. Dopo l'articolo 600 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile). - Chiunque induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena e' ridotta di un terzo se colui che commette il fatto e' persona minore degli anni diciotto ".
2. Dopo l'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e' inserito il seguente:
"Art. 25-bis. - (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale). - 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne da' immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e puo' proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio.
2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorita' dello Stato di origine o di appartenenza".
Art. 3.
(Pornografia minorile)
1. Dopo l'articolo 600-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-ter. - (Pornografia minorile). - Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni".
Art. 4.
(Detenzione di materiale pornografico)
1. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-quater - (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni".
Art. 5.
(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)
1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-quinquies. - (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). - Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attivita' di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attivita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni".
......
http://www.camera.it/parlam/leggi/98269l...
In più questa è una lista di reati che non saranno soggetti a intercettazioni:
Questi sono i più importanti:
ricettazione
usura
truffa
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
estorsione (salvo secondo comma)
rapina (salvo terzo comma)
furto
interferenze illecite nella vita privata
sequestro di persona (fattispecie base, non è inclusa quella a scopo di estorsione)
violenza sessuale (fattispecie base, esclusa quella di gruppo)
bigamia (si è reato)
tutte le contravvenzioni.
Edit: non volevo che smetteste di scrivere. E' troppo lunga? Edito?